L’ufficiale giudiziario è un funzionario della pubblica amministrazione incaricato di eseguire i provvedimenti del giudice nell’ambito del processo civile e penale – come ad esempio la notifica degli atti alle parti e i pignoramenti – e di svolgere alcune attività stragiudiziali su richiesta delle parti interessate.
Si tratta di un pubblico ufficiale che opera presso i tribunali e, secondo quanto stabilito dall’art. 59 del Codice di procedura civile, “assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce”.
Secondo l’ordinamento italiano l’ufficiale giudiziario può:
- notificare personalmente alle parti coinvolte nel processo gli atti giudiziari, come decreti ingiuntivi, pignoramenti immobiliari, pignoramenti presso terzi, sentenze, ordinanze di sfratto e atti di citazione, certificando l’avvenuta consegna della busta al destinatario. In alternativa, può inviare la notifica degli atti utilizzando una raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Eseguire le sentenze del giudice in caso di pignoramenti mobiliari, sfratti e altri procedimenti di esecuzione forzata presentandosi direttamente a casa del debitore.
- Condurre attività stragiudiziali, ad esempio la redazione di protesti, la notifica di diffide o intimazioni.
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