Titolo esecutivo

Con titolo esecutivo si intende il documento che costituisce il presupposto per l’esercizio di un’azione esecutiva nei confronti di una persona fisica o giuridica. Può essere giudiziale o stragiudiziale. 

Sono esempi di titolo esecutivo giudiziale le sentenze, i provvedimenti giurisdizionali (ad esempio un decreto ingiuntivo) e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva, come un’ordinanza di convalida di sfratto.

Sono titoli esecutivi stragiudiziali, invece, le cambiali, i titoli di credito (come un assegno bancario o un assegno circolare), le scritture private autenticate, nonché gli atti ricevuti da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. 

L’articolo 474 del Codice di Procedura Civile stabilisce che l’oggetto del titolo esecutivo deve essere “un diritto certo, liquido ed esigibile”:

  • “certo” significa che il credito (o il diritto) deve essere dimostrato e determinato dagli elementi forniti dal titolo esecutivo stesso;
  •  “liquido” vuol dire che il diritto deve avere come oggetto una somma di denaro o comunque beni mobili fungibili, quantificabili in misura determinata e non in modo generico;
  • “esigibile” sta a indicare che la prestazione oggetto del credito può essere fatta valere subito e non è sottoposta al verificarsi di una condizione, a un termine di scadenza o a un qualunque impedimento.