Soggetto consumatore (c.d. non fallibile)

I soggetti non fallibili erano quelli a cui non si applicava la procedura di fallimento (che ha preso la nuova denominazione di “liquidazione giudiziale”). Oggi, con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, è preferibile parlare di soggetti “consumatori”, anche se con le precisazioni seguenti.

Si definisce come consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art.3 del Codice del Consumo). Inoltre, secondo quanto stabilito dalla Legge fallimentare – la n. 267/1942 – sono considerati soggetti fallibili le imprese commerciali che superano anche solo una di 3 specifiche soglie dimensionali. Ne consegue che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento anche gli imprenditori che, pur esercitando un’attività commerciale, abbiano questi tre requisiti:

  1. nei tre anni precedenti alla presentazione dell’istanza di fallimento hanno avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300 mila euro;
  2. nei tre anni precedenti non hanno avuto ricavi lordi annui maggiori di 200 mila euro;
  3. l’ammontare dei debiti (anche quelli non scaduti) non è superiore ai 500 mila euro.

Oltre alle imprese commerciali che non superano nessuna di queste soglie – si tratta quindi di imprenditori di piccole dimensioni – sono inoltre considerati alla stregua dei consumatori come soggetti non fallibili:

  • gli imprenditori agricoli;
  • le start-up innovative;
  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti (incluse le associazioni professionali e le società semplici);
  • gli artigiani;
  • gli enti non commerciali (si pensi alle onlus);
  • gli enti pubblici.

Per i consumatori e per i soggetti c.d. non fallibili che non sono in grado di far fronte ai propri debiti, con la Legge 3/2012 sono state introdotte le procedure per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento. Questa legge, oggi riassorbita e compresa nell’ambito del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, permette a un privato cittadino, un piccolo imprenditore o un libero professionista di ridurre e ripianare i debiti attraverso una delle tre procedure giudiziarie appositamente introdotte nell’ordinamento, cosa che prima di questo intervento normativo non era possibile.