Il pignoramento è l’atto esecutivo che ha la funzione di vincolare giuridicamente determinati beni di un soggetto che non ha saldato il proprio debito, al fine di soddisfare il diritto di credito vantato nei suoi confronti da uno o più creditori. Il pignoramento, che deriva dal possesso di un titolo esecutivo da parte del creditore, dà inizio materialmente al procedimento di espropriazione forzata, nei confronti del debitore, dei suoi beni mobili, immobili o beni detenuti presso terzi. Rappresenta l’ultima soluzione nei casi in cui il debitore non riesca a risanare il proprio debito e siano esaurite tutte le altre opzioni attuabili dal creditore.
Il procedimento richiede quindi l’avvio di un’azione legale da parte del creditore. Quest’ultimo deve essere munito di un titolo che attesti l’esistenza del credito e che sia dotato di efficacia esecutiva (in genere riconosciuta dal Giudice in calce all’ingiunzione di pagamento). Prima di poter pignorare, poi, è necessario che il creditore notifichi al debitore l’atto di precetto, che consiste nell’ordine di pagare quanto riportato nel titolo esecutivo nel termine non inferiore a 10 giorni. Se il pignoramento non viene avviato nei 90 giorni che seguono il precetto, quest’ultimo deve essere notificato nuovamente.
L’atto di precetto deve specificare esattamente qual è il credito insoddisfatto e quali sono i beni del debitore oggetto di pignoramento, inoltre deve prevedere l’obbligo per quest’ultimo di comunicare la propria residenza o il proprio domicilio (se differente) e l’avvertimento della possibilità di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro (conversione) idonea a soddisfare il credito, più gli interessi e i costi sostenuti per l’esecuzione.
Il debitore non può vendere, sottrarre, distruggere o deteriorare i beni soggetti a pignoramento, dato che questi rappresentano la garanzia per il creditore di essere risarcito delle somme a lui dovute. La soddisfazione del credito può avvenire tramite il ricavato della vendita dei beni all’asta, oppure (caso più raro) tramite l’espropriazione diretta che trasferisce la proprietà dei beni direttamente al creditore.
Nel caso in cui i beni pignorati fossero insufficienti a soddisfare i crediti, o fosse evidente che la loro liquidazione risulterà onerosa e poco conveniente (ad esempio quando un immobile oggetto di pignoramento è in stato di fatiscenza, tanto da rendere difficoltosa la sua vendita all’asta) il giudice può chiedere al debitore di indicare ulteriori beni pignorabili non ancora inclusi nell’atto, con l’avvertimento delle conseguenze, anche penali, della falsa dichiarazione. Il creditore può anche richiedere al Tribunale la ricerca di ulteriori beni da pignorare tramite modalità telematiche, quindi accedendo alle banche dati della pubblica amministrazione e degli enti previdenziali.
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