Il pignoramento presso terzi è una procedura di esecuzione forzata che, anche se riguarda i beni del debitore, viene eseguita formalmente nei confronti di altri soggetti perché interessa beni che non sono nella diretta disponibilità del debitore (ecco il motivo per cui si dice “presso terzi”).
Si tratta di una delle tipologie di pignoramento possibili, insieme al pignoramento mobiliare e immobiliare, ed è regolato dagli articoli che vanno dal 543 al 554 del Codice di procedura civile. Questa forma di pignoramento può riguardare i crediti che la persona ha nei confronti di terzi oppure beni mobili che sono in possesso di altri e di cui il debitore non ha direttamente la disponibilità. Su istanza del creditore, il pignoramento presso terzi si può dunque eseguire in diverse forme, tra le quali le più diffuse sono:
- il pignoramento del conto corrente che il debitore ha presso una banca;
- il pignoramento dello stipendio, ossia del credito che il debitore ha nei confronti del datore di lavoro (nei limiti di un quinto), oppure della pensione (in questo caso con limiti specifici);
- il pignoramento dei crediti che il soggetto vanta verso terzi.
La procedura è eseguita attraverso un atto che va notificato sia al debitore sia al soggetto terzo.
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