Piano del consumatore

Il piano del consumatore è una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento introdotte originariamente dalla Legge 3/2012 e oggi incluse nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Con il D.Lgs del 12 gennaio 2019 n.14, infatti, la Legge 3/2012 è stata integrata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, unitamente alla Legge Fallimentare.

Con questo decreto legislativo il piano del consumatore è stato sostituito dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Così come il piano del consumatore, anche quest’ultima è una procedura che si rivolge solo ai debitori consumatori, ossia coloro che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. Attraverso questa modalità, il debitore propone un piano in cui il debito viene suddiviso in rate sulla base delle sue effettive possibilità economiche. In genere, inoltre, prevede una riduzione importante della somma che in origine doveva essere pagata.

Per presentare il piano di ristrutturazione dei debiti al tribunale il soggetto deve rivolgersi all’OCC (Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento) di competenza, che è quello della provincia di residenza. La domanda, qualora sia ammissibile e ne ricorrano tutti i presupposti, viene quindi omologata dal giudice, senza la necessità di approvazione dei creditori. Il Giudice emette l’omologazione a condizione che il sovraindebitamento non derivi da colpa grave, malafede o frode da parte del debitore. Questa procedura prevede l’esdebitazione automatica del debitore nel momento in cui il piano proposto viene assolto e completato.