Il pegno è il termine con cui viene indicato un diritto di garanzia – ma anche l’oggetto stesso della garanzia – con cui un soggetto consegna a un’altra persona, di sua spontanea volontà, un bene mobile a garanzia di un debito. Si tratta di un diritto disciplinato dall’art. 2784 e seguenti del Codice Civile.
Il pegno viene costituito attraverso un contratto fra creditore e debitore e presuppone la consegna temporanea del bene da parte del proprietario in cambio di un prestito di denaro. In questo modo l’obbligazione è garantita dal bene stesso entrato in possesso del creditore: quest’ultimo, se il debitore non rispetta gli impegni presi, potrà venderlo per soddisfare le proprie pretese. È quindi un contratto reale perché si concretizza con la consegna materiale dell’oggetto di pegno o del documento che definisce il passaggio di disponibilità da un soggetto all’altro.
Se il debitore rimborsa il credito garantito, il creditore ha l’obbligo di restituire il bene. Da parte sua, il creditore deve conservare l’oggetto fino al termine del pagamento, può utilizzarlo ma non può danneggiarlo o cederlo a terzi. Se il debitore non paga, il creditore ha la possibilità di far vendere il bene da un mediatore o chiedere al Giudice che divenga di sua proprietà.
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