OCC – Organismi di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento

Gli OCC (Organismi di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento) sono organismi di natura privata, ma di diritto pubblico, con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità, a cui possono rivolgersi i debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento per mediare con i creditori e trovare un accordo proficuo per tutte le parti coinvolte. Infatti ci si rivolge all’OCC per accedere alle procedure che permettono di ottenere l’esdebitazione, ossia la cancellazione, alla fine della procedura stessa, dei debiti non pagati del tutto o in parte.

Gli OCC sono stati introdotti dalla Legge 3/2012, oggi integrata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza con il D.Lgs n.14 del 12 gennaio 2019. Possono essere istituiti presso enti pubblici (Comune, Provincia, Città Metropolitana, Regione, Università pubbliche), CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), segretariati sociali e ordini professionali di avvocati, commercialisti, esperti contabili e notai.

Per essere abilitati, gli OCC devono essere iscritti in un apposito registro, denominato Registro OCC, tenuto presso il Ministero della Giustizia, che ne determina i criteri e le modalità di iscrizione. Nello specifico, il decreto ministeriale del 24 settembre 2014 n. 202 definisce i compiti e le modalità con cui deve operare un OCC. 

In sintesi, il debitore in crisi da sovraindebitamento può presentare istanza presso l’OCC, scegliendo tra quelli presenti nel Registro, con sede nel circondario del Tribunale competente. L’OCC, dopo aver valutato le condizioni di ammissibilità dell’istanza, provvede a nominare il “gestore della crisi“, ossia il professionista interno che si occuperà materialmente di gestire la pratica. Quest’ultimo deve adempiere con imparzialità alla verifica dei documenti che attestano la condizione economica e patrimoniale del debitore e coadiuvarlo nella predisposizione del piano di accordo da presentare in Tribunale in favore dei creditori per continuare l’iter previsto dalle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.