Obbligazione naturale

Si parla di obbligazione naturale (art. 2034 del Codice Civile) quando l’adempimento di una prestazione da parte del debitore verso il creditore è dovuto sulla base di un dovere morale e sociale. Di conseguenza, avviene in modo spontaneo e non in seguito a un dovere “giuridico”.

I principali elementi costitutivi delle obbligazioni naturali sono: 

  • un dovere morale o sociale verso il quale il soggetto si sente in obbligo, ad esempio il pagamento di un debito di gioco o di un debito già prescritto;
  • una prestazione patrimoniale, ovvero con valore economico;
  • la condizione per la quale il debitore adempie spontaneamente all’obbligazione.

La principale differenza rispetto alle obbligazioni civili, quindi, riguarda il vincolo giuridico: nelle obbligazioni naturali il debitore non è tenuto per legge a eseguire la prestazione (ad esempio in seguito a un contratto, un atto o un fatto specifico) e il creditore, dal canto suo, non può agire legalmente per ottenere quanto gli spetta. Tuttavia, se il debitore assolve l’obbligazione spontaneamente l’adempimento è valido e, in futuro, lo stesso non potrà più chiederne la restituzione