Obbligazione civile

L’obbligazione civile è il rapporto giuridico in base al quale un soggetto (debitore) è tenuto  a un certo comportamento, ovvero a eseguire una prestazione (di dare, fare o non fare qualcosa) in favore di un’altra parte (creditore). L’obbligazione ha origine da un contratto, un fatto illecito oppure “un atto o fatto idoneo” a produrla, secondo quando stabilito dall’art. 1173 del Codice Civile.

Dall’obbligazione civile, pertanto, deriva la responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) in capo al debitore di tenere un determinato comportamento per soddisfare l’interesse del creditore.    

La prestazione oggetto del vincolo deve essere:

  • suscettibile di valutazione economica, cioè traducibile in una somma di denaro che ne rappresenti il valore;
  • legata a un interesse patrimoniale o non patrimoniale del creditore (per quanto riguarda l’interesse non patrimoniale, può trattarsi di un interesse scientifico o culturale, ad esempio);
  • lecita, quindi non contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;
  • possibile dal punto di vista materiale o giuridico: non è dunque possibile la vendita, ad esempio, di un bene inesistente (impossibilità materiale) o di un bene demaniale (impossibilità giuridica);  
  • determinata o determinabile: con “determinata” si intende che è specificata in tutti i suoi elementi (per esempio una quantità specifica di denaro), con “determinabile” che la legge o le parti fissano i criteri per determinarla, come nel caso delle tariffe o del pronunciamento di un giudice.

L’obbligazione civile si differenzia dall’obbligazione “naturale”: quest’ultima infatti si verifica in presenza di un dovere morale o sociale che porta il debitore ad adempiere all’obbligazione in modo spontaneo, pur in assenza di un dovere “giuridico”.