La liquidazione del patrimonio, originariamente introdotta con la Legge n. 3/2012, rientra tra le procedure che permettono di ottenere l’esdebitazione. Con “esdebitazione” si intende la cancellazione dei debiti non pagati del tutto o in parte.
Attraverso il decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, la Legge 3/2012 è stata integrata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, unitamente alla Legge Fallimentare, e sono state apportate alcune modifiche alle procedure originariamente previste. Nello specifico, la liquidazione del patrimonio ha preso il nome di “liquidazione controllata del sovraindebitato”.
Questa soluzione, che può essere adottata sia dal consumatore privato sia dagli altri soggetti cosiddetti “non fallibili”, comporta la messa a disposizione della procedura di tutti i beni del debitore e degli eventuali crediti che vanta verso terzi allo scopo di realizzare un valore economico che possa soddisfare i creditori. Viene quindi nominato un liquidatore che ha il compito di vendere i beni del soggetto, ma anche di esigere o cedere ai creditori eventuali crediti che il debitore vanta verso terzi.
La liquidazione controllata del sovraindebitato può essere richiesta dai debitori ma anche dai creditori. Restano esclusi dalla procedura solo i beni impignorabili come, ad esempio, i crediti necessari per il mantenimento della persona e della sua famiglia, e i beni che per legge non possono essere pignorati. L’effetto principale della procedura di liquidazione controllata è quello dell’esdebitazione, che interviene comunque entro tre anni e anche se la procedura non è ancora chiusa.
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