Legge 3

La Legge 27 gennaio 2012 n.3, detta anche legge sul sovraindebitamento o “legge salva-suicidi”, è nata per permettere ai cosiddetti “soggetti non fallibili” – per i quali, dunque, non era dichiarabile il fallimento – di cancellare i debiti usando una fra le tre procedure di legge che consentivano di ottenere l’esdebitazione. Quest’ultima è l’effetto di un provvedimento del Giudice che consente di eliminare un debito senza pagarlo del tutto o in parte. La Legge 3/2012 è stata riassorbita con modifiche e integrata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza con il D.Lgs del 12 gennaio 2019 n.14.

Le disposizioni previste nella Legge 3/2012 si rivolgono quindi a:

  • lavoratori dipendenti e pensionati;
  • piccole imprese;
  • artigiani.

Si può usufruire delle possibilità offerte dalla Legge 3 del 2012 in caso di sovraindebitamento, situazione in cui una persona, un’impresa o un ente ha un debito di importo elevato che non riesce più a pagare. Il debitore che possiede i requisiti per beneficiare dell’esdebitazione può richiedere di accedere a una delle procedure previste tramite un OCC (Organismo per la Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento), da scegliere tra quelli che operano nell’ambito del Tribunale di competenza (che è quello del luogo di residenza del debitore).