Si definiscono interessi usurari quelli che superano il limite stabilito dalla legge contro il reato di usura. Pertanto, chi li applica quando presta denaro o concede un finanziamento può essere perseguito penalmente, secondo l’articolo 644 del Codice Penale.
Il tasso soglia è individuato dal Ministero del Tesoro che ogni tre mesi, in base ai tassi medi sul mercato praticati nel trimestre precedente da banche e intermediari finanziari, definisce gli interessi massimi applicabili per ogni tipologia di finanziamento. La determinazione oggettiva del tasso d’interesse lecito tiene conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, come recita l’art. 644 del Codice Penale.
Ma esistono anche elementi soggettivi per configurare un tasso come illecito. La normativa, infatti, aggiunge che un interesse può essere considerato usurario in concreto nei casi in cui, anche se non si supera il limite stabilito dalla legge, il Giudice, dopo aver verificato il presupposto dell’avvenuto approfittamento dello stato di difficoltà del debitore, riconosca la sproporzione degli interessi pattuiti rispetto al denaro prestato dal creditore.
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