Ingiunzione di pagamento

Per ingiunzione di pagamento – detta anche decreto ingiuntivo si intende un atto giudiziario tramite il quale il Giudice, su richiesta del creditore, può ordinare al debitore:

  • il pagamento di una somma di denaro;
  • la restituzione di un bene mobile;
  • la consegna di una determinata quantità di oggetti fungibili (“fungibile” significa che un oggetto può essere sostituito con un altro della stessa qualità e quantità).

Attraverso questo strumento, quindi, il creditore può rivolgersi direttamente al Giudice affinché emetta un ordine di pagamento nei confronti del debitore senza che sia necessario avviare una causa, a patto che egli abbia una prova scritta che attesti il suo diritto di credito, ad esempio una fattura, un assegno, una cambiale. Per ottenere l’ingiunzione di pagamento il creditore deve rivolgersi a un avvocato, che provvederà a presentare la richiesta al Tribunale o al Giudice di pace, in base al valore della controversia. 

L’obiettivo principale per cui viene depositato un ricorso per decreto ingiuntivo è ottenere un titolo esecutivo, che permetta al creditore di agire con un’esecuzione forzata nei confronti del debitore, ad esempio attraverso un pignoramento mobiliare, il pignoramento della casa o un pignoramento presso terzi. 

L’ingiunzione di pagamento è un procedimento predisposto per rendere più veloce ed economico il recupero dei crediti poiché non prevede il contraddittorio, quindi l’ascolto del debitore, che rappresenta la controparte. Quest’ultimo, però, può decidere di fare opposizione dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo entro il termine perentorio di 40 giorni qualora avesse contestazioni in merito all’esistenza del credito o al suo ammontare: in questo caso si instaurerebbe una causa ordinaria con il necessario contraddittorio con il debitore.