Il fondo patrimoniale è un complesso di beni (immobili o mobili iscritti in pubblici registri, denaro o titoli di credito) che vengono destinati con un vincolo a soddisfare i bisogni della famiglia. Si tratta di uno strumento introdotto nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia e oggi regolato dall’articolo 167 e successivi del Codice Civile, che può essere utilizzato dalle persone unite in matrimonio e con un’unione civile con lo scopo di difendere alcuni beni da debiti contratti nell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale di uno dei due soggetti, in caso di eventuali azioni da parte di un creditore.
Il fondo patrimoniale si costituisce davanti al notaio mediante atto pubblico e in genere avviene contestualmente al matrimonio, all’unione civile o per testamento. In questo modo, i beni indicati a farne parte escono dal patrimonio individuale del soggetto intestatario e diventano comproprietà di entrambi i soggetti. Non possono pertanto essere venduti, ipotecati o dati in pegno se non con il consenso anche dell’altro, a meno che non sia espressamente previsto.
I beni e i frutti del fondo possono essere aggrediti da eventuali creditori solo per quei debiti che siano stati originati da contratti stipulati nell’interesse della famiglia e non per debiti riferiti a bisogni estranei a quelli familiari. A questo principio di tutela, tuttavia, il legislatore ha posto un’eccezione: se il debito estraneo all’ambito familiare è stato assunto prima della costituzione del fondo, il creditore può chiedere al Tribunale di revocare il vincolo, dimostrando che i coniugi hanno agito in modo fraudolento contro il suo interesse.
Torna all'indice del glossario