La decadenza del beneficio del termine per il debitore, comporta la facoltà del creditore di richiedere il pagamento immediato e in un’unica soluzione del debito nei suoi confronti, anche nel caso in cui fossero originariamente previste tempistiche differenti dal contratto. Deriva dal principio del “beneficio del termine”, ovvero la possibilità, in accordo con il creditore, di restituire il denaro rispettando un programma di rimborso successivo rispetto alla consegna del bene o della somma di denaro. Ad esempio, questo si verifica quando una finanziaria o una banca concedono a un soggetto un prestito che prevede il pagamento dilazionato in base a un piano di ammortamento: esse dovranno rispettare le date previste da questo piano, non potendo pretendere anzitempo il rimborso integrale di quanto dovuto loro.
Il beneficio del termine può essere adottato anche per posticipare l’adempimento di una fattura o di un contratto.
In base all’art. 1186 del Codice civile, il creditore può richiedere la decadenza del beneficio del termine quando si verificano le seguenti condizioni:
- il debitore diventa un soggetto insolvente e quindi non riesce a pagare il suo debito del tutto o in parte;
- sono venute meno le garanzie date nel momento in cui si è contratto il debito, situazione che può verificarsi se non si ha più disponibilità del bene stesso, nel caso in cui venga meno la garanzia collegata a un fideiussore o se si riceve l’iscrizione di un’ipoteca sul bene immobile, che quindi non potrà più essere considerato utile ai fini del pagamento del debito;
- il debitore non ha fornito le garanzie concordate all’interno del contratto, sia per cause personali sia in caso di eventi fortuiti.
Per quanto riguarda i prestiti bancari, l’art. 40 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) prevede che la banca possa invocare la decadenza dal beneficio del termine, e quindi la risoluzione del contratto, quando il ritardato pagamento delle rate si è verificato almeno sette volte, anche non consecutive.
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