Debitore incapiente

Per debitore incapiente si intende la persona fisica meritevole che non è più in grado di offrire alcuna utilità diretta o indiretta ai creditori, nemmeno in prospettiva futura, in quanto priva di redditi e beni patrimoniali. Si tratta di una figura prevista per la prima volta dall’art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza introdotto con il D.lgs. del 12 gennaio 2019 n.14.

Con “mancanza di utilità diretta o indiretta” si intende che il debitore non presenta alcun reddito o entrata regolari – fatto salvo l’introito indispensabile per garantire il sostentamento proprio e quello della famiglia – con cui poter soddisfare le richieste dei creditori. 

In base al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, il debitore incapiente può usufruire di una delle procedure di esdebitazione previste in caso di sovraindebitamento, nello specifico dell’esdebitazione del debitore incapiente. L’accesso all’esdebitazione (ossia la cancellazione dei debiti non pagati del tutto o in parte) in questi casi è consentito solo una volta, e la persona ha l’obbligo di pagare il debito entro 4 anni dal decreto del Giudice se nel frattempo dovessero sopraggiungere cambiamenti nella sua situazione economica che le permettano di soddisfare i creditori in una misura non inferiore al 10%. Ciò significa che per quattro anni la situazione finanziaria e patrimoniale del richiedente sarà monitorata: qualora subentrassero entrate rilevanti, infatti, sarebbe tenuto a pagare con esse i creditori. 

Con questo istituto il legislatore vuole favorire il reinserimento sociale dei soggetti sovraindebitati che non riescono a far fronte ai debiti contratti, attraverso una procedura specifica che si sviluppa sotto il controllo del Tribunale. Per usufruire di questa possibilità il debitore deve essere “meritevole”, ovvero non aver causato la propria condizione di sovraindebitamento con malafede o colpa grave (quindi con negligenza o imprudenza elevate), ma comportandosi con la dovuta diligenza e senza frodare i creditori.