Il creditore privilegiato è il soggetto che vanta la precedenza rispetto ad altri eventuali creditori – detti “chirografari” – dello stesso debitore inadempiente. In forza di questa condizione di vantaggio, il creditore privilegiato ha diritto di essere soddisfatto per primo attingendo al ricavato della vendita dei beni del debitore conseguito attraverso l’espropriazione forzata.
I creditori, infatti, possono essere tutelati da un privilegio generale o speciale o essere garantiti da pegno o ipoteca. Con riferimento ai beni mobili, il pegno prevale sul privilegio speciale, mentre sui beni immobili il privilegio speciale prevale sull’ipoteca (art. 2748 c.c.).
I privilegi sono individuati dalla Legge (art. 2745 del Codice Civile) e non possono essere stabiliti dalle parti, a differenza del pegno e dell’ipoteca. Appartengono a questo gruppo i crediti da lavoro (come le retribuzioni dei dipendenti), i crediti dello Stato (ad esempio per il mancato pagamento delle imposte) e i crediti per alimenti (dovuti ai figli oppure all’ex coniuge), le spese funebri e d’infermità sostenute dal debitore.
Come anticipato, il legislatore individua due tipologie di privilegio per soddisfare il proprio diritto: generale e speciale. Il primo riguarda tutti i beni mobili del debitore, mentre il secondo coinvolge uno o più beni mobili o immobili specifici all’interno del patrimonio del soggetto insolvente. La “specialità” è giustificata dalla relazione fra il credito e il bene su cui viene posto il vincolo. Ad esempio, se un venditore cede un macchinario a un soggetto, avrà un privilegio speciale su quel bene per rifarsi del mancato pagamento, qualora il soggetto a cui lo ha ceduto non pagasse quanto dovuto per il macchinario.
La differenza principale fra privilegi generali e speciali consiste nel fatto che il privilegio generale non può essere contestato a terzi: in altre parole, se il debitore ha venduto il bene in questione il creditore non potrà rivalersi sul nuovo proprietario per soddisfare il proprio credito. Al contrario, se il debitore ha ceduto un bene su cui esiste un privilegio speciale, il creditore insoddisfatto potrà comunque rivalersi sul nuovo proprietario.
Se ci sono più creditori privilegiati l’ordine da seguire per stabilire chi deve essere soddisfatto per primo è definito dalla legge. Lo stesso accade nel caso in cui sul medesimo bene convergano sia privilegi generali che speciali: l’ordine di prelazione è sancito a seconda della natura del credito.
Torna all'indice del glossario