Il credito al consumo è una forma di finanziamento erogato a una persona fisica (consumatore), da parte di una banca o altro istituto autorizzato, per soddisfare un’esigenza personale o familiare, quindi non di carattere professionale.
L’importo finanziato può andare da 200 euro a 75.000 euro e chi ottiene il prestito si impegna a restituirlo attraverso delle rate, di solito a cadenza mensile, che comprendono una quota capitale e una quota di interessi.
La materia del credito al consumo è disciplinata dal Codice del Consumo, in vigore dal 2005, che ha definito la figura del consumatore come “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, e che ha introdotto particolari tutele in favore della stessa categoria dei consumatori, insieme a quanto stabilito nel Testo Unico Bancario.
Sono sottoposte alla normativa sul credito al consumo le seguenti forme di finanziamento:
- prestiti personali finalizzati, ossia vincolati all’acquisto di un determinato bene o servizio;
- prestiti personali non finalizzati, quindi non vincolati all’acquisto di un bene o servizio specifici;
- carte di credito revolving, da utilizzare per acquisti o prelievi, con importo da restituire a rate;
- apertura di credito in un conto corrente, nel quale la banca mette a disposizione dell’utente un importo prestabilito;
- cessione del quinto, dove il rimborso delle rate avviene mediante una trattenuta sullo stipendio o la pensione.
Non sono invece considerati crediti al consumo i finanziamenti senza interessi, quelli di valore inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro, i finanziamenti con durata superiore a 5 anni e garantiti da ipoteca su un immobile, quelli erogati per l’acquisto di un immobile o un terreno, nonché gli sconfinamenti sul conto corrente o il fido bancario.
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