La conversione del pignoramento è l’istituto che permette al debitore di sostituire i beni pignorati, prima che sia disposta dal Giudice la loro vendita o la loro assegnazione, con una somma di denaro che comprende l’importo dovuto al creditore (capitale più interessi) e le spese di esecuzione.
La conversione del pignoramento è disciplinata dall’art. 495 del Codice di procedura civile che stabilisce le condizioni richieste per richiederla e l’iter successivo. Innanzitutto, l’istanza di conversione deve essere presentata, prima che sia disposta la vendita dei beni, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo in cui è avvenuto il pignoramento. La richiesta è ammessa solo se il debitore versa una somma non inferiore a un quinto del valore dei crediti, dedotti i versamenti eventualmente già effettuati.
Dopo aver ricevuto la richiesta di conversione del pignoramento, il Giudice deve fissare entro 30 giorni un’udienza al termine della quale, sentite le parti in causa, stabilisce la somma da sostituire ai beni pignorati e l’eventuale rateizzazione, ammessa in alcuni casi. In un’udienza successiva, solo dopo aver certificato il buon esito dei versamenti dovuti, il Giudice dichiara l’estinzione del pignoramento e assegna le somme versate ai legittimi creditori. A quel punto, i beni pignorati rientrano nella disponibilità del debitore.
Al contrario, se il debitore non provvede al saldo nei tempi stabiliti il Giudice, su istanza dei creditori, dispone la vendita dei beni pignorati, tra cui vanno a rientrare le somme versate fino a quel momento.
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