La cambiale è un titolo di credito che attribuisce al suo possessore il diritto di ottenere il pagamento di una specifica somma alla scadenza e nel luogo indicati dalla cambiale stessa. In quanto titolo esecutivo, se il debitore non paga tempestivamente il possessore del titolo può intraprendere un’esecuzione forzata sui suoi beni con pignoramento e successiva vendita all’asta.
La scadenza entro cui deve avvenire il pagamento può essere:
- a vista (al momento della presentazione della cambiale);
- alla data indicata sulla cambiale;
- a certo tempo data (dopo un certo numero di giorni dalla data di emissione);
- a certo tempo vista (dopo un numero di giorni successivi alla data di accettazione della cambiale da parte di chi deve fare il pagamento, modalità valida solo per la cambiale tratta).
Esistono infatti due tipologie di cambiali.
Il vaglia cambiario (o pagherò cambiario) è il documento con cui una persona (detta emittente o debitore) promette incondizionatamente che pagherà una somma di denaro a un altro soggetto (prenditore o beneficiario) raggiunta una determinata scadenza. È utilizzato per rinviare un pagamento a un momento successivo, nel caso in cui l’emittente sia sprovvisto di liquidità. Il creditore può cedere questa cambiale attraverso la girata: così facendo, utilizzerà il titolo di credito come promessa di pagamento ma sarà sempre l’emittente originario a dover pagare il debito.
La cambiale tratta (anche detta semplicemente “tratta”) è invece un ordine di pagamento trasmesso da un soggetto a un altro. In questo caso, diversamente dal vaglia, i soggetti coinvolti sono tre: il traente (ordinante) che emette il titolo, il trattario, ossia colui che deve eseguire il pagamento, e il beneficiario che ha diritto a riscuotere la somma. Con la cambiale tratta il trattario è tenuto al pagamento solo se accetta l’incarico tramite firma, diventando così il debitore dell’obbligazione. Di contro, nel caso di mancata accettazione, l’obbligo resta in capo al traente.
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