Si definiscono “giudiziari” gli atti nell’ambito di un processo civile, amministrativo o penale emessi da un tribunale, un giudice o un avvocato. Un atto giudiziario viene notificato al destinatario a mano, mediante un ufficiale giudiziario, oppure attraverso posta raccomandata. Se la persona è assente al momento della consegna, viene lasciato un avviso di giacenza contenente le istruzioni per il ritiro.
Fra gli atti giudiziari più comuni ricordiamo:
- le citazioni, utilizzate per convocare le parti in udienza;
- le sentenze;
- i ricorsi, con cui si introducono i procedimenti successivi a una pronuncia dell’autorità, ad esempio davanti al T.A.R., al Consiglio di Stato o in Cassazione;
- i decreti ingiuntivi;
- le ordinanze, riferite a provvedimenti disposti dal Giudice nell’ambito di un processo;
- gli avvisi previsti nell’ambito di un processo penale per comunicare alle parti coinvolte le fasi del procedimento, come la conclusione delle indagini preliminari, la fissazione dell’udienza preliminare e l’archiviazione;
- un atto di pignoramento immobiliare;
- uno sfratto per morosità, per ottenere il rilascio dell’immobile da parte dell’affittuario moroso, o per finita locazione, utilizzato dal locatore quando l’inquilino continua a restare nell’immobile nonostante la cessazione del contratto di locazione.
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