L’atto di precetto è un’intimazione al pagamento da parte del creditore nei confronti del debitore. Si tratta dell’ultimo avviso previsto prima di procedere con l’esecuzione forzata, ovvero il pignoramento dei beni del debitore.
Questo istituto processuale, disciplinato dall’art. 480 del Codice di procedura civile, deve contenere le generalità di creditore e debitore, l’indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l’obbligo di pagare (ad esempio un assegno, un decreto ingiuntivo, una sentenza, una cambiale) e la somma esatta dovuta (compresi gli interessi maturati e le spese successive sostenute dal creditore per far valere il proprio diritto).
L’atto di precetto, inoltre, deve contenere l’intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni, decorsi i quali il creditore può procedere con l’esecuzione forzata, senza la necessità di ulteriori avvisi. L’intimazione ad adempiere può consistere non solo in un pagamento, ma anche nell’obbligo di fare qualcosa (per esempio una demolizione), di rilasciare o di consegnare un bene.
Per rimediare a una situazione di sovraindebitamento, il legislatore ha anche stabilito che con il precetto il creditore deve informare il debitore intimato dell’opportunità di proporre una delle procedure per ottenere l’esdebitazione.
Torna all'indice del glossario