Accettazione col beneficio di inventario

L’accettazione col beneficio d’inventario (disciplinata dall’art. 484 del Codice Civile) è l’istituto che, in caso di successione, permette di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. Esercitando questa facoltà l’erede accetta l’eredità ma, al contempo, non corre il rischio di rispondere con i propri beni nel caso in cui i debiti e le passività del defunto risultino essere maggiori dell’attivo ereditario: i debiti, infatti, dovranno essere saldati attingendo solo alla parte attiva ricevuta in eredità. Al contrario, in tutti i casi di accettazione pura e semplice, l’erede rischia di dover pagare i debiti del defunto usando il proprio patrimonio personale. 

La dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario può essere effettuata in modo espresso presso la cancelleria del Tribunale o presso un Notaio. Dopodiché, per rendere effettiva la protezione dei propri beni, l’erede deve redigere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, con la possibilità di chiedere una proroga non superiore ad altri tre mesi. 

Se questo termine trascorre senza che l’inventario sia stato completato, la persona sarà considerata erede puro e semplice. Diversamente, se ha già redatto l’inventario ma non ha ancora effettuato la dichiarazione di accettazione o rinuncia all’eredità, la legge concede altri 40 giorni per decidere se diventare erede oppure no. 

Se i chiamati all’eredità sono persone incapaci (minori, interdetti e inabilitati) persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, l’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria.