Pegno e ipoteca, quali sono le differenze?

Pegno e ipoteca sono diritti reali di garanzia con una funzione di tutela per il creditore nel momento in cui concede un prestito. Attraverso questi istituti (della categoria fa parte anche il privilegio, che però viene applicato solo ai macchinari e alle attrezzature industriali) si vincola un bene mobile o immobile di proprietà del debitore a titolo di garanzia in caso di mancato pagamento. Se il debitore non restituisce la somma dovuta, quindi, il creditore può espropriare il bene per recuperarla tramite la vendita forzata dello stesso. 

La differenza tra pegno e ipoteca non è sempre chiara, però: capiamo meglio, dunque, in cosa consiste e le peculiarità di queste due forme di garanzia (sorvolando invece sul privilegio, che riguarda perlopiù le medie e grandi aziende). 

Pegno e ipoteca: cosa sono e le principali differenze

Pegno e ipoteca, pur essendo entrambi garanzie reali, presentano differenze per quanto riguarda:

  •  i beni oggetto di garanzia;
  •  i diritti sui beni stessi.

Il pegno ha per oggetto solo i beni mobili, mentre l’ipoteca si applica a quelli immobili e ad alcune categorie di beni mobili. A stabilire la diversa natura di un bene è l’articolo n.812 del Codice Civile: 

  • rientrano tra i beni immobili quelli che non possono essere trasferiti in un luogo diverso (come case, ville, fabbricati, alberi, terreni); 
  • sono invece definiti beni mobili quelli che possono essere spostati (ad esempio auto, moto, barche, orologi, gioielli, elettrodomestici e crediti).

Un’altra differenza riguarda i diritti sul bene. Infatti, nel caso del pegno il creditore acquisisce il suo possesso temporaneo (mentre il diritto di proprietà varia in base alla tipologia di pegno che può essere regolare o irregolare). Il creditore non può, senza il consenso del proprietario/debitore, usare il bene costituito in pegno, a meno che l’utilizzo serva ad evitare il suo deterioramento, con l’obbligo di conservarlo fino al termine del pagamento.

Nell’ipoteca, invece, il possesso rimane in capo al debitore. Solo se quest’ultimo non adempie a quanto pattuito il creditore può applicare il suo diritto agendo con una procedura esecutiva avente ad oggetto il bene e la sua vendita forzata. Si prenda il caso di un’ipoteca posta dalla banca su una casa al momento della sottoscrizione del mutuo: se la famiglia non riesce più a pagare, l’istituto di credito può procedere con il pignoramento e con la vendita della casa all’asta.

Pegno: cos’è e come funziona

Con il termine “pegno” si identifica:

  • sia il diritto reale, ossia la garanzia costituita dal bene del debitore;
  • sia l’oggetto stesso del pegno.

Questo istituto, regolato dagli artt. 2784-2803 del Codice Civile, rientra tra i contratti reali. Ciò significa che si perfeziona (ovvero si “realizza”) solo nel momento in cui si verifica la consegna del bene dal debitore al creditore.

Il trasferimento del bene (il cui valore deve essere proporzionato all’importo del prestito) deve avvenire in contemporanea alla concessione della somma e l’obbligazione viene garantita dalla presenza del bene stesso. Il creditore, come anticipato, avrà il dovere di custodirlo, ma senza danneggiarlo o cederlo a terzi.

Quando il debitore restituisce l’importo prestato, il pegno sarà concluso e il creditore sarà obbligato a restituire il bene. Al contrario, se il debitore risulta inadempiente il creditore avrà diritto di:

  • espropriare il bene e venderlo per recuperare l’importo spettante;
  • domandare al Giudice l’assegnazione del bene in proprio favore, fino a concorrenza del valore del debito;
  • far valere un diritto di prelazione rispetto ad altri eventuali creditori;
  • sottoporre a esecuzione forzata il bene se quest’ultimo è stato venduto a un soggetto terzo da parte del debitore.

Differenza tra pegno regolare e irregolare

Quando si parla di pegno è importante chiarire che ne esistono due tipologie: il pegno regolare e quello irregolare. L’oggetto di un pegno regolare è rappresentato da beni ben distinti e identificabili, per questo definiti “non fungibili”. Il pegno irregolare, invece, riguarda beni “fungibili”, ossia intercambiabili fra loro (pensiamo ai beni prodotti in serie, ad esempio). 

La distinzione, però, non riguarda solo questo aspetto, ma anche il diritto sul bene da parte del creditore. Nel pegno regolare, infatti, il creditore detiene il bene ma non ne ha la proprietà, che si acquisisce solo nel momento in cui il debitore dovesse risultare inadempiente. Invece, nel pegno irregolare il creditore diventa anche proprietario del bene con la possibilità di utilizzarlo e di venderlo ad altri soggetti.

In entrambe le forme, in caso di inadempienza il creditore potrà vendere i beni e restituire l’eccedenza al debitore. Ad esempio, se per un prestito di 2.000 euro vengono usati titoli che, una volta venduti, rendono al creditore 2.500 euro, la differenza di 500 euro dovrà essere restituita al debitore.

Ipoteca: cosa significa e in cosa consiste

L’ipoteca, definita dall’art. 2808 del Codice Civile, è un diritto reale attraverso il quale un bene immobile viene utilizzato come garanzia a favore del creditore (ad esempio una banca o una finanziaria) a fronte di un prestito o un mutuo. L’ipoteca deve essere concessa dal proprietario del bene (che in genere è il debitore, ma può essere anche un terzo) mediante atto notarile, e prevede l’iscrizione nei pubblici registri.

Oggetto di ipoteca sono i beni immobili, quindi una casa, un appartamento, una villa, un terreno, ad esempio, ma vi rientrano anche eventuali diritti reali di godimento sui beni immobili (come usufrutto, uso e servitù), e i beni mobili registrati come auto e imbarcazioni.

Esistono tre tipologie di ipoteca:

  1. volontaria: viene sottoscritta dal debitore come garanzia volontaria, ad esempio a fronte di una richiesta di un finanziamento;
  2. legale: è la legge a stabilire il diritto di un soggetto, come forma di tutela del suo credito, di ottenere l’iscrizione ipotecaria su un bene del debitore;
  3. giudiziale: si applica previa decisione del tribunale.

L’ipoteca è definita anche garanzia preventiva, dato che il creditore non entra in possesso del bene (che rimane a disposizione del debitore) e che acquisisce un diritto su di esso solo se il credito non viene restituito (caso in cui potrà espropriarlo e venderlo all’asta, ad esempio). Inoltre, grazie all’iscrizione ipotecaria, il creditore acquisisce un diritto di prelazione rispetto ad altri eventuali creditori. Nel momento in cui restituisce l’importo, il debitore potrà richiedere la cancellazione dell’ipoteca dall’apposito registro.

Comprendere le differenze tra strumenti come il pegno e l’ipoteca è importante per sapersi muovere al meglio nelle situazioni che implicano queste soluzioni, evitando possibili errori o difficoltà. Se ti interessa approfondire tematiche simili, legate al debito e all’educazione finanziaria, perché non continui a seguire il blog di Esdebitami Retake? Troverai tanti articoli che affrontano questi argomenti nel dettaglio!

 

Crediti immagine di copertina: Giulio_Fornasar/shutterstock.com

Condividi su
Avatar photo
Luigi Ursino

è giurista con un'esperienza ultraquarantennale nel campo della consulenza immobiliare e creditizia. È specializzato nell’analisi della capacità di indebitamento di privati ed aziende nei confronti del sistema bancario e finanziario ed esperto in materia di sovraindebitamento. Dopo aver fondato network nazionali di mediazione creditizia, oggi è Presidente di Esdebitami Retake e presiede il Comitato Tecnico Scientifico che supporta le scelte aziendali con contributi di ricerca e studio.

Articoli: 18