Fondo patrimoniale: quando può essere oggetto di pignoramento?

Ti è mai capitato di sentir parlare di fondo patrimoniale? Vorresti beneficiare (o hai già fruito) di questo espediente giuridico perché, magari, ritieni che possa essere utile per proteggere i tuoi beni da eventuali azioni esecutive come ad esempio il pignoramentoIn questo articolo analizzeremo tutte le questioni connesse a questa tematica, chiariremo la funzione del fondo patrimoniale, gli eventuali vantaggi, se i beni in esso inclusi sono pignorabili e le ipotesi in cui è soggetto ad azione revocatoria.

Cos’è il fondo patrimoniale e a cosa serve

Per comprendere a fondo le dinamiche di questo strumento è necessario ripercorrerne l’evoluzione storica che affonda le sue radici nella Riforma del diritto di famiglia del 1975.

In quell’anno, infatti, con l’intento di affinare il precedente istituto del “patrimonio familiare”, il Legislatore ha rivisitato il complesso normativo, poi disposto con gli artt. 167 e ss. del Codice Civile, concedendo la possibilità a chi fosse interessato di costituire un fondo patrimoniale. Vediamo in che modo.

Come riporta l’art.167 del Codice Civile, “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”. Si intuisce immediatamente, dunque, che l’istituto si rivolge a quei soggetti legati da un vincolo di matrimonio o da un’unione civile, per “congelare” una parte del patrimonio familiare e destinarla esclusivamente a uno specifico scopo: il soddisfacimento dei bisogni della famiglia

Quindi, collocando lo strumento nel corretto contesto legislativo, è facile comprendere che lo scopo originario (e attuale) della norma non è propriamente quello di offrire una possibile alternativa vantaggiosa ai soggetti sovraindebitati, bensì quello di tutelare il sostentamento familiare, regolando i rapporti tra i coniugi, soprattutto nell’interesse dei figli.

Detto questo, però, l’inclusione di una parte dei beni della famiglia in questo fondo, separato dal patrimonio generale, garantisce un buon livello di protezione da eventuali aggressioni da parte dei creditori, anche se, come vedremo in seguito, non sempre può essere considerata una soluzione definitiva. 

Ma andiamo per gradi e analizziamo gli aspetti principali di questo istituto.

Come si apre un fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale è soggetto a forme specifiche di pubblicità. Affinché possa essere valido e opponibile a terzi (cioè, idoneo a produrre effetti nei confronti di chiunque) deve essere costituito con atto pubblico, stipulato mediante l’intervento di un notaio, che, oltre all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, deve provvedere anche alla sua eventuale trascrizione nei Registri immobiliari per vincolare i beni immobili.

Quali beni possono costituire il fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale può essere formato esclusivamente da:

  • beni immobili come abitazioni, costruzioni, terreni, suoli edificabili;
  • beni mobili registrati come automobili, barche, moto, aeromobili;
  • titoli di credito come azioni di società, obbligazioni, titoli di Stato.

Per fare degli esempi, quindi, non possono rientrare nel fondo le somme di denaro, le aziende, i beni che costituiscono l’arredamento di casa, ecc.

Il vincolo del “soddisfacimento dei bisogni della famiglia”

Aspetto preminente è il vincolo di destinazione di questi beni, che è orientato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ma cosa si intende, da un punto di vista giuridico, con l’espressione “bisogni” della famiglia? 

Sul tema è in atto un acceso dibattito fra dottrina e giurisprudenza. L’orientamento prevalente, però, intende questi bisogni in senso ampio, includendo tutte le occorrenze utili al mantenimento e allo sviluppo armonico della famiglia, includendo anche lo sviluppo delle abilità professionali (mediante corsi di perfezionamento o di alta formazione). Restano esclusi solo i bisogni voluttuari e gli interessi puramente speculativi.

Si possono vendere i beni che costituiscono il fondo patrimoniale?

Questo vincolo influenza anche la possibilità di alienare i beni che costituiscono il fondo (quindi di trasferire ad altri la proprietà). L’art. 169 del Codice Civile, infatti, precisa che per poter disporre di questi beni:

  • occorre il consenso di entrambi i coniugi quando il fondo è stato costituito in assenza di figli minori;
  • diversamente, quando nel nucleo familiare sono presenti figli minori, oltre al consenso dei coniugi è necessaria l’autorizzazione del Giudice che valuterà se la vendita concorre all’adeguato “soddisfacimento dei bisogni della famiglia”. 

Dovrà considerarsi esclusa la possibilità di applicare questi limiti se nell’atto costitutivo del fondo sia stata espressamente consentita la vendita futura dei beni inclusi.

Il fondo patrimoniale come protezione dai creditori

Ma veniamo al fulcro dell’articolo: i beni che costituiscono il fondo patrimoniale sono pignorabili?

La norma che permette una certa forma di salvaguardia nei confronti dei creditori è l’art. 170 del Codice Civile, dove è stabilito che “L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

Questo significa che i creditori di uno o di entrambi i coniugi non possono chiedere al Giudice il pignoramento dei beni del fondo patrimoniale se il debito è sorto per cause diverse dal soddisfacimento dei bisogni familiari, ma per motivi che riguardano l’attività di una società o eventuali finanziamenti. 

Facciamo un esempio pratico: 

  1. Luca e Ilaria hanno costituito un fondo patrimoniale comprendendovi l’abitazione di proprietà in cui vivono. 
  2. Luca ha rilasciato una fideiussione facendo da garante per un finanziamento richiesto dalla sua cara amica Giulia, permettendole l’acquisto di un trattore agricolo utile alla sua attività. 
  3. Giulia non riesce a ripagare il debito esistente con la banca, di conseguenza questa escute la fideiussione e cerca di recuperare il credito da Luca. 
  4. Anche Luca non è in grado di soddisfare le pretese della banca, per questo l’istituto di credito prova la strada del pignoramento dell’immobile chiedendone l’esecuzione forzata. 

In questo esempio è evidente che il debito non è nato per cause legate al sostentamento della famiglia di Luca, ma per circostanze differenti.

Per questo motivo, in ragione del fatto che l’abitazione di Luca rientra fra i beni che costituiscono il fondo patrimoniale, non può essere pignorata o, meglio, se viene attivata una procedura esecutiva sarà possibile opporsi all’esecuzione, con buona probabilità di tutelare i propri diritti. In ogni caso, sarà onere del debitore, in sede di opposizione al pignoramento, dover dimostrare l’estraneità del debito rispetto alle esigenze familiari.

Si tratta di un’eccezione alla regola generale prevista dall’art. 2740 del Codice Civile per cui “il debitore risponde del debito con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

In quali casi i beni del fondo patrimoniale possono essere pignorati?

Il risvolto della medaglia, però, si ha quando il debito sorge per soddisfare i bisogni della famiglia del debitore. In questo caso, infatti, i creditori saranno legittimati a richiedere il pignoramento dei beni inclusi nel fondo patrimoniale 

In questo frangente, in virtù del principio di ampliamento di questi bisogni, giova ricordare che potranno essere compresi tra queste necessità, ad esempio, il mancato pagamento di prestiti personali, utenze, oneri condominiali, finanziamenti finalizzati a corsi universitari o di formazione, ma anche debiti tributari e fideiussioni nell’esercizio della propria attività d’impresa.

Uno dei casi più comuni è rappresentato dai debiti contratti dai coniugi per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’immobile destinato ad abitazione della famiglia. Se non si riesce più a pagare il mutuo ipotecario sulla casa, la banca infatti è legittimata ad agire sul bene oggetto del finanziamento, a prescindere dalla sua appartenenza al fondo patrimoniale.

Un altro caso in cui può venir meno la funzione di tutela dei beni del fondo è l’azione revocatoria del creditore.

Fondo patrimoniale: quando può essere soggetto ad azione revocatoria?

Se il fondo patrimoniale viene costituito con finalità fraudolente per ostacolare l’azione dei creditori e sottrarre i beni ascritti a garanzia, può essere soggetto ad azione revocatoria. Se si verifica questa ipotesi, il Giudice licenzia un provvedimento con cui dispone l’invalidità del fondo patrimoniale e di tutti i beni in esso inclusi. 

Questa possibilità è regolata dall’art. 2901 del Codice Civile per tutelare gli interessi dei creditori che sono legittimati a impugnare la costituzione del fondo patrimoniale per revocarne gli effetti.

L’azione revocatoria è un espediente percorribile in modo fruttuoso quando il fondo viene costituito dopo che il debito è sorto. I motivi sono principalmente due:

  • il fondo modifica la sfera patrimoniale del debitore, rendendo più incerta la possibilità di rispettare gli impegni presi con i creditori;
  • il debitore, costituendo il fondo, è consapevole di arrecare un danno ai creditori.

Le soluzioni più idonee per evitare il pignoramento

Per concludere, costituire un fondo patrimoniale non è sempre una soluzione efficace contro il rischio di pignoramento di un bene. 

Oltre ai limiti elencati, questo istituto non può ad esempio proteggere in nessun caso dal pignoramento dello stipendio, in quanto non si tratta di un bene assoggettabile al fondo.

Se ti trovi in crisi da sovraindebitamento e non riesci più a ripagare i debiti contratti, devi sapere che l’ordinamento ha stabilito altre forme di tutela e possibili soluzioni idonee a proteggere i tuoi interessi, tra cui, se ne esistono i presupposti, le procedure per ottenere l’esdebitazione. Se vuoi sapere di più in merito o se desideri maggiori informazioni su come affrontare e prevenire problemi di debiti, continua a seguire il blog di Esdebitami Retake e iscriviti alla newsletter: riceverai tanti consigli utili per proteggere la tua famiglia dalle difficoltà finanziarie e per gestire al meglio il tuo denaro.

 

Crediti immagine di copertina: SewCreamStudio/hutterstock.com

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Alessandra Scerra

L’Avvocato Alessandra Scerra si è laureata nel 2011 presso
l’Università degli studi di Milano ed ha conseguito un master in
diritto fallimentare e diritto bancario.
Esperta di sovraindebitamento, è dal 2014 gestore della crisi e
collabora con diversi Organismi (O.C.C.) nelle città di Milano, Roma e Catania.
Assiste i propri clienti, imprese e famiglie, in operazioni di ristrutturazione del debito sia giudizialmente che stragiudizialmente.
Negli ultimi anni si è specializzata nella tutela dei soggetti
esecutati-debitori i cui beni immobili sono stati sottoposti a
pignoramento, al fine di garantire la salvaguardia della loro casa per
la durata della procedura con la prospettiva di concludere accordi
soddisfacenti con i creditori nel rispetto dei tempi processuali.

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