Esdebitazione del debitore incapiente: in cosa consiste e quando si attua?

Nel corso della vita, può succedere di andare incontro a momenti di seria difficoltà economica. I motivi possono essere differenti e spesso totalmente imprevisti: perdita del lavoro, problemi di salute o complicazioni familiari.

Per una persona indebitata, che, ad esempio, deve onorare le rate di un mutuo, ripagare un prestito o saldare le fatture di un fornitore, queste scadenze possono rendere estremamente complesso, se non addirittura impossibile, il rispetto degli impegni presi con i creditori. Questa situazione porta a quello che viene definito “stato di sovraindebitamento”. 

Se ti trovi in questa condizione, sappi che le soluzioni esistono e sono previste dalla legge. Negli anni, la normativa italiana ha previsto nuove possibili vie d’uscita per chi si trova in uno stato di sovraindebitamento. Tra le strade percorribili c’è quella dell’esdebitazione del debitore incapiente, una delle procedure incluse nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), rivolta a una specifica categoria di “soggetti non fallibili”.

In questo articolo esploriamo la natura dell’esdebitazione del debitore incapiente, chi ne può beneficiare e come si svolge la procedura. 

Cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente?

L’esdebitazione del debitore incapiente rientra nel ventaglio delle quattro procedure per ottenere l’esdebitazione previste dalla ex Legge 3/2012, oggi integrata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, ed è stata introdotta nel 2020 con il cosiddetto Decreto Ristori.

Insieme alla Ristrutturazione dei debiti del consumatore, al Concordato minore e alla Liquidazione controllata del sovraindebitato, questa novità normativa completa il quadro delle possibili soluzioni legali per le persone fisiche e i piccoli imprenditori che si ritrovano in una condizione di squilibrio economico e non riescono più a far fronte a pagamenti e debiti in corso.

Il fine ultimo di questa procedura è l’estinzione dei debiti del soggetto richiedente, l’inesigibilità da parte dei creditori e la cancellazione delle segnalazioni in banche dati e CRIF

In particolare, l’esdebitazione del debitore incapiente riempie il vuoto lasciato dalle altre tre procedure: è l’unica a prendere in considerazione la possibilità di uscire dai debiti senza versare nulla.

Si tratta quindi di una soluzione “fresh start”, una ripartenza da zero a tutti gli effetti, che però lascia insoddisfatti i creditori; proprio per questo, i requisiti per poter accedere alla misura sono particolarmente stringenti dato che si rivolge solo a quei soggetti che hanno perso ogni patrimonio e non hanno alcun modo per ripagare i debiti.

Chi può usufruire dell’esdebitazione del debitore incapiente?

Infatti, l’esdebitazione del debitore incapiente è pensata per il debitore, persona fisica – e/o imprenditori che non svolgono più l’attività da più di un anno – meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Cosa significa? Analizziamo ogni singola espressione di questo articolo:

  • Persona fisica
    Si tratta di quei soggetti che la Legge 3/2012 definiva come “non fallibili”, ossia i dipendenti e i pensionati, gli imprenditori agricoli, i liberi professionisti, gli enti non commerciali, i piccoli imprenditori e gli artigiani.
  • Meritevole
    Si intende quel soggetto la cui situazione di sovraindebitamento non è stata causata da atti di frode, dolo o colpa grave.
  • Non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità
    Vuol dire che devono essere persone senza reddito e/o patrimonio da liquidare o con un reddito appena sufficiente a garantire il sostentamento familiare minimo.
  • Nemmeno in prospettiva futura
    Questa condizione deve mantenersi per un periodo di tempo prolungato.

Relativamente a questo punto, è stabilito un termine di 4 anni dal decreto del Giudice entro il quale verrà monitorata annualmente la situazione reddituale e patrimoniale del soggetto indebitato per verificare che non ci siano nuove entrate che permettano un soddisfacimento — non inferiore al 10% — delle somme spettanti ai creditori.

Ai fini di questa verifica sono dedotte le spese necessarie per il mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare, calcolate in base all’importo dell’assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti della famiglia, come avviene per il calcolo dell’ISEE.

Inoltre, la norma stabilisce che è possibile ricorrere all’esdebitazione del debitore incapiente una sola volta nella vita

Esdebitazione del debitore incapiente: come funziona la procedura

Sempre nel già citato art. 283 del CCII, sono descritti i soggetti coinvolti e l’iter per ottenere l’esdebitazione del debitore incapiente. Eccoli nel dettaglio.

Come fare domanda per l’esdebitazione del debitore incapiente

Per accedere alla procedura, il richiedente deve produrre tutta la documentazione richiesta e depositare la domanda al Tribunale di competenza territoriale per il tramite di un OCC. Questa è una fase estremamente delicata e nella quale è possibile commettere errori, per questo è bene lasciarsi supportare da professionisti specializzati nelle risoluzioni di crisi da sovraindebitamento.

La domanda deve essere completa dei seguenti allegati:

  • l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute; 
  • l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; 
  • l’indicazione di tutte le entrate del nucleo familiare (stipendi, pensioni, eccetera).

Inoltre, a questi documenti è necessario aggiungere una relazione particolareggiata redatta dall’OCC che descriva meglio la situazione del soggetto sovraindebitato.

Il ruolo dell’OCC

In particolare, in questa relazione l’OCC deve indicare:

  • le cause dell’indebitamento;
  • la diligenza tenuta dal debitore nell’assumere gli impegni con i creditori;
  • le ragioni che hanno portato al sovraindebitamento;
  • l’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  • la valutazione sulla completezza e veridicità della documentazione presentata.

Inoltre, all’OCC spetta anche l’importante compito di valutare se il creditore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, ossia se la banca, per esempio, ha valutato concretamente la capacità del soggetto di poter ripagare il finanziamento ricevuto, considerate le sue entrate e il suo patrimonio. Questo sarà un aspetto rilevante per il Giudice qualora si trovi di fronte a un’eventuale opposizione all’esdebitazione.

Il Decreto del Giudice

Al Giudice competente spetta il compito di valutare la meritevolezza del debitore nullatenente, verificando la mancanza di dolo o colpa nella situazione di sovraindebitamento e l’assenza di tentativi di frode nei confronti dei debitori.

Fatta questa valutazione, può concedere l’esdebitazione del debitore tramite decreto, comunicandolo al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni.

Trascorsi ulteriori 30 giorni dall’ultima comunicazione e valutato il contraddittorio tra le parti, il Giudice conferma o revoca l’esdebitazione.

La sorveglianza nei 4 anni successivi

Oltre al decreto, il Giudice indica anche le modalità e i termini entro i quali il debitore deve presentare la “dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze”, ossia la documentazione che attesti, nel corso dei 4 anni successivi al decreto, che la sua situazione reddituale non permette ancora di ripagare i creditori.

Come accennato, questa dichiarazione è obbligatoria, pena la perdita dei benefici dell’esdebitazione per il debitore incapiente. È assegnato all’OCC il compito di verificare periodicamente che il debitore ottemperi a questo obbligo.

Sovraindebitamento: prevenzione e soluzioni

L’esdebitazione del debitore incapiente, quindi, è solo una delle possibilità a disposizione per risolvere una situazione di sovraindebitamento e si rivolge a persone con requisiti ben definiti. 

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Crediti immagine di copertina: Jeka/shutterstock.com

 

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Orazio Lorenzo Barbagallo
Orazio Lorenzo Barbagallo

In qualità di commercialista fornisce servizi di consulenza aziendale, fiscale e del lavoro a una vasta gamma di imprese. Come gestore della crisi da sovraindebitamento - in collaborazione con il Ministero della Giustizia - assiste le famiglie a superare le difficoltà finanziarie, grazie alla sua ampia conoscenza delle normative relative alla gestione del debito, comprese le procedure di insolvenza e i piani di ristrutturazione. Lavora a stretto contatto con i debitori per valutare la loro situazione finanziaria, analizzare i debiti esistenti e creare piani personalizzati per ridurre il debito in modo sostenibile. Dal 2022 fa parte della Commissione Sovraindebitamento del Consiglio dei Dottori Commercialisti CNDCEC.

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