Nell’attuale contesto sociale ed economico in cui viviamo, assistiamo indifesi al quotidiano e costante caro prezzi. Cresce l’inflazione, aumentano tassi di interesse e costo della vita e, come spesso accade, sempre più famiglie o aziende sono costrette a imbattersi in gravissime difficoltà economiche e finanziarie, al punto da non riuscire più a onorare gli impegni presi con i creditori.
Anche per questa ragione, sempre più spesso si sente parlare di decreto ingiuntivo (o ingiunzione di pagamento) che, in breve, potremmo definire come il sentiero più agevole a cui possono fare ricorso i creditori per far valere le proprie pretese creditizie nei confronti di debitori inadempienti.
Ma come funziona esattamente un decreto ingiuntivo? Quali sono le conseguenze per il debitore e, soprattutto, come è possibile opporsi? In questo contributo vogliamo rispondere in modo semplice e chiaro a queste domande, con l’obiettivo di offrire un supporto concreto a tutte le persone che hanno ricevuto un’ingiunzione di pagamento.
Decreto ingiuntivo: significato e funzionamento
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria, il Giudice di Pace o il Tribunale, con il quale viene ordinato al debitore di adempiere ai propri obblighi nei confronti di un creditore entro un determinato periodo di tempo.
Questo istituto è disciplinato dal Codice di procedura civile, in particolare dagli artt. 663 e seguenti, da cui si evince che tali obbligazioni possono riguardare:
- il pagamento di una somma di denaro;
- la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, ossia di beni che possono sostituire quelli ricevuti dal creditore e che appartengono alla stessa categoria;
- la consegna di un bene mobile.
Il decreto ingiuntivo può essere utilizzato per il recupero di crediti di natura pecuniaria, sia civili che commerciali. Solo per fare alcuni esempi l’oggetto del credito può essere:
- l’onorario di un professionista;
- il canone di locazione;
- il rimborso di finanziamenti o prestiti;
- il pagamento di polizze assicurative;
- gli oneri condominiali;
- i crediti derivanti da prestazioni lavorative.
La domanda di pagamento deve partire necessariamente dal creditore e non può essere il Giudice ad agire, autonomamente, d’ufficio. Per dimostrare che la propria pretesa creditizia è legittima, è necessario che il creditore provi la presenza del credito (per esempio con un contratto, fattura, cambiali, assegni o altri titoli di pagamento) e la conseguente insolvenza del debitore.
Il credito vantato, inoltre, deve rispettare determinate caratteristiche, ovvero:
- poter essere quantificato in modo corretto, veloce e preciso;
- essere esigibile, dunque il termine previsto per il pagamento deve risultare scaduto.
Per chiedere al Giudice il decreto ingiuntivo non è necessario consultare il debitore. Quest’ultimo verrà a conoscenza del procedimento solo al momento della notifica.
Perché il creditore può valutare di attivarsi con un decreto ingiuntivo?
La ragione è la rapidità con cui può concludersi il procedimento. L’iter da seguire, infatti, è molto più semplice ed economico rispetto al processo civile. Va precisato che resta comunque in capo al debitore la possibilità di opporsi, come vedremo in seguito.
È bene specificare che questo strumento è utile solo nel caso in cui i crediti vantati non siano di natura ipotecaria: se è di natura ipotecaria, infatti, il credito è sempre un titolo esecutivo. Un esempio tipico in tal senso è il mutuo ipotecario sulla casa: in questo caso la banca potrà procedere direttamente al precetto e al pignoramento dell’immobile, senza passare dall’ingiunzione di pagamento.
Cosa fare se si riceve un decreto ingiuntivo
Dopo aver ricevuto l’istanza, il Giudice avvia una fase di istruttoria breve in cui valuta la documentazione ricevuta dal creditore e, se lo ritiene opportuno, procede all’emissione del decreto ingiuntivo.
All’esito di queste verifiche, quando ricorrono i presupposti, il debitore si vede recapitare la richiesta di pagamento mediante la “famosa” busta verde a cura dell’ufficiale giudiziario o, in alternativa, trova nella sua cassetta postale l’avviso di giacenza per ritirare il provvedimento presso gli uffici postali.
Cosa può fare il debitore a questo punto? Le strade possibili sono due:
- pagare la somma richiesta dal creditore;
- dare inizio alla procedura di opposizione al decreto ingiuntivo e quindi avviare un giudizio ordinario.
Quali sono le scadenze a cui il debitore deve prestare attenzione? Il termine perentorio entro il quale scegliere una delle due possibili soluzioni è di 40 giorni dal ricevimento della notifica.
Cosa succede se si ignora l’ingiunzione di pagamento: quali sono le conseguenze?
Se il debitore ignora l’ingiunzione di pagamento, trascorsi i 40 giorni a disposizione per agire, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo, quindi avrà gli stessi effetti di una sentenza definitiva. Ciò significa che il creditore potrà procedere all’esecuzione forzata e quindi al pignoramento e alla confisca dei beni del debitore.
Per essere più precisi, se il debitore non si attiva in alcun modo, allo scadere dei 40 giorni il creditore potrà procedere alla notifica dell’atto di precetto, ossia una intimazione formale ad adempiere al pagamento con cui sono concessi ulteriori 10 giorni per saldare la somma dovuta. Decorso tale termine invano, il creditore può avviare il pignoramento.
Il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo
In alcuni casi, su richiesta del creditore e solo qualora il Giudice ritenga fondata la richiesta di pagamento da parte dello stesso, l’Autorità Giudiziaria provvede all’emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c) che produce l’effetto per il debitore di dover corrispondere la somma richiesta nel termine più breve di 10 giorni.
Ci sono dei casi, però, in cui è la stessa Legge a stabilire che il decreto ingiuntivo deve essere immediatamente esecutivo, e questo è previsto quando i crediti riguardano:
- canoni di locazione;
- spese condominiali;
- mantenimento della prole;
- recupero dei contributi assistenziali;
- contratti di subfornitura.
Come pagare un decreto ingiuntivo
Una delle possibili soluzioni che può porre in essere il debitore alla notifica del decreto ingiuntivo è provvedere al pagamento della somma di denaro richiesta. Ma in che modo?
Se il debitore riconosce che il credito vantato dalla controparte è corretto, ma non ha la possibilità di saldare l’intero debito immediatamente, può tentare di dare avvio a una trattativa bonaria che può risolversi con il saldo e stralcio dell’esposizione debitoria, ossia con il pagamento immediato in un’unica soluzione di una somma inferiore rispetto al debito originario contratto.
Ulteriore possibilità è quella di richiedere al creditore la disponibilità di raggiungere un accordo bonario che preveda il pagamento rateizzato del debito, che consentirà la restituzione tramite rate mensili.
In questa fase per il debitore è vantaggioso lasciarsi affiancare da consulenti esperti in materia di debito, in grado di guidare le trattative con la controparte e cercare la soluzione più congeniale alle proprie esigenze.
Opposizione al decreto ingiuntivo
Da ultimo, il debitore può opporsi al decreto ingiuntivo instaurando una causa civile. In questo modo, qualora ve ne fossero le ragioni, sarà il debitore a citare il creditore per contestare il credito.
È conveniente avviare una opposizione al decreto ingiuntivo solo se ricorrono determinate condizioni:
- il debitore ha già saldato totalmente o in parte la somma richiesta e quindi il credito vantato non è stato determinato in maniera corretta;
- ci sono vizi formali nel contratto originario;
- sono stati applicati tassi di interesse che superano i limiti previsti per legge.
In caso contrario, la procedura di opposizione all’ingiunzione di pagamento è solo un escamotage per dilatare i tempi, ma potenzialmente può aggravare la posizione del debitore inadempiente che, oltre alla somma iniziale, a conclusione del processo sarà costretto anche al risarcimento delle spese legali.
In ogni caso, se il debitore decide di procedere all’opposizione rispettando i termini previsti, l’esecuzione del decreto ingiuntivo viene sospesa fino all’emissione della sentenza da parte del Giudice, ad esclusione dei casi in cui il provvedimento fosse provvisoriamente esecutivo.
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