Cambiale non pagata: quali sono le conseguenze e cosa si rischia?

Sottoscrivere una cambiale può essere una soluzione alternativa per accedere al credito o per acquistare un bene, se non si è in possesso del denaro necessario, ma comporta dei rischi in caso di mancato pagamento. Infatti si tratta di un titolo di credito che dà diritto, a chi ne è in possesso, di ottenere il pagamento di una determinata somma entro precise tempistiche, senza ammettere ritardi o un rifiuto da parte del debitore. Se ciò non avviene, quest’ultimo può andare incontro a gravi conseguenze per la sua situazione patrimoniale e finanziaria, come il protesto e il pignoramento.

Come per tutti gli strumenti finanziari, quindi, prima di sottoscrivere una cambiale è essenziale conoscere bene questa modalità di pagamento, come funziona e valutare le conseguenze di un mancato adempimento. Scopriamo di più in questo articolo.

Che cos’è una cambiale?

Come l’assegno, la cambiale rientra fra i titoli di credito unilaterali irrevocabili, e attribuisce a chi la possiede il diritto di ottenere il pagamento di una somma di denaro (indicata sulla cambiale stessa) in una data precisa. Oggi è uno strumento utilizzato meno di frequente rispetto al passato, anche se continua a essere una possibile soluzione per accedere al credito, in alternativa alla richiesta di un finanziamento, o per affrontare un pagamento senza intaccare i propri risparmi.

Esistono due tipologie di cambiale:

  1. Vaglia cambiario (o pagherò): è emesso dal debitore che si impegna, nei confronti di un altro soggetto, a versare una somma in un dato momento.
  2. Cambiale tratta: in questo caso i soggetti coinvolti sono tre, ovvero colui che emette il titolo (traente), la persona che deve eseguire il pagamento (trattario) e il beneficiario che ha diritto a ricevere la somma di denaro.

Rispetto a un assegno, la cambiale può essere girata anche a un altro beneficiario: il creditore, quindi, può cederla a un altro soggetto come promessa di pagamento che, però, avverrà da parte dell’emittente originario. 

Quando scade una cambiale?

Ogni cambiale prevede una scadenza entro la quale il debitore è tenuto a versare la somma indicata sul titolo di credito. La data di scadenza può essere:

  • a vista: il pagamento deve avvenire al momento della presentazione della cambiale, ciò significa che il creditore può presentarsi in ogni momento per richiedere quanto dovuto;
  • a certo tempo data: in questo caso, la cambiale va pagata entro un determinato arco temporale dalla sua emissione, ad esempio entro 30 giorni, 60 giorni, 120 giorni;
  • a giorno fisso: si inserisce una data specifica in cui deve avvenire il pagamento;
  • a certo tempo vista: il pagamento deve avvenire dopo un certo numero di giorni successivi all’accettazione della cambiale da parte di chi deve procedere con il pagamento, e si applica solo per le cambiali tratta.

La cambiale è definita un “titolo astratto” perché basta il semplice possesso da parte del creditore per legittimare la richiesta di pagamento, inoltre non è soggetta a rifiuto: è infatti sufficiente la presentazione del documento per dimostrare la presenza di un diritto da parte del creditore nei confronti del debitore.

Di conseguenza, quest’ultimo è tenuto a versare l’importo indicato entro e non oltre la data di scadenza stabilita al momento della sottoscrizione. Se questo non avviene, la cambiale si considera non onorata e il creditore può procedere con un’azione esecutiva al fine di ottenere quanto gli spetta. Tuttavia, il debitore ha comunque la possibilità di pagare la cambiale anche dopo la scadenza. Nello specifico, ha tempo 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, con il quale il creditore richiede l’adempimento del titolo. 

Cosa succede in caso di cambiale non pagata e cosa si rischia?

In caso di mancato pagamento della cambiale entro i 10 giorni dall’atto di precetto, il creditore può agire con il protesto e il pignoramento. Il protesto è un atto pubblico, richiesto dal creditore davanti al notaio o a un pubblico ufficiale, in base al quale si dichiara che il debitore non ha pagato un titolo di credito, come una cambiale o un assegno. La richiesta può essere avanzata se dopo 10 giorni dalla consegna dell’atto di precetto il debitore non adempie a quanto dovuto.

Quest’ultimo viene a conoscenza del protesto attraverso una comunicazione denominata “levata di protesto”, che gli viene formalizzata da parte dell’ufficiale giudiziario. La conseguenza è l’iscrizione nel Registro Informatico dei protesti: ciò comporta una serie di difficoltà per il debitore nell’accedere ad altre forme di credito, qualora ne facesse richiesta, inoltre, in seguito all’iscrizione nel registro, le banche potrebbero richiedere l’estinzione immediata di un finanziamento, il ritiro di una carta di credito o la chiusura di un conto corrente.

Entro i primi tre anni dalla scadenza della cambiale, previa notifica dell’atto di precetto, il creditore potrà agire con un atto esecutivo come il pignoramento dello stipendio, della pensione o di un immobile senza bisogno di un decreto ingiuntivo.

Dal terzo anno in poi, invece, per procedere con la richiesta di pagamento il creditore dovrà ottenere un decreto ingiuntivo. In questo caso dovrà dimostrare l’esistenza di un rapporto di credito nei confronti del debitore, collegato alla cambiale, che giustifichi la richiesta.

Il termine massimo entro cui agire per ottenere il pagamento per il pagamento di una cambiale è 10 anni, superati i quali il debito si considera prescritto.

Come evitare il pignoramento e cancellare un protesto?

Per evitare il pignoramento è necessario pagare la cambiale, lo stesso vale per cancellare il protesto. Se il pagamento della cambiale è stato eseguito entro i 12 mesi dalla levata del protesto, è possibile chiedere la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti tenuto presso la Camera di Commercio dove è stata comunicata la levata del protesto, dimostrando di aver versato la somma dovuta. Il debitore, quindi, deve essere in possesso della cambiale pagata. Se invece la cambiale è stata pagata decorsi 12 mesi dalla levata del protesto, per cancellare il protesto è necessario chiedere al Tribunale la cosiddetta “riabilitazione” dimostrando, oltre al pagamento,  l’assenza di ulteriori protesti.

Inoltre è necessario annullare il titolo: questa operazione, come per l’assegno, richiede l’eliminazione della sezione della firma, e può essere effettuata dal debitore in autonomia. In questo modo, si evita che la cambiale possa essere girata a un altro soggetto, causando una nuova richiesta di pagamento (dato che il titolo continua a essere valido, fintanto che può circolare passando letteralmente di mano in mano). 

Anche la cambiale, quindi, come altri strumenti, va utilizzata con consapevolezza, soprattutto tenendo conto della propria condizione patrimoniale e reddituale, in modo da evitare inadempienze che, come abbiamo visto, possono portare a conseguenze molto serie. In generale, conoscere di più sulle modalità di pagamento e di accesso al credito oggi disponibili è utile per avvalersi delle varie opzioni in modo responsabile, stando lontani da problemi di sovraindebitamento. Se vuoi saperne di più, puoi approfondire queste e altre tematiche sul blog di Esdebitami Retake e iscriverti alla newsletter

 

Crediti immagine di copertina: Inside Creative House/shutterstock.com

Condividi su
Avatar photo
Luigi Ursino

è giurista con un'esperienza ultraquarantennale nel campo della consulenza immobiliare e creditizia. È specializzato nell’analisi della capacità di indebitamento di privati ed aziende nei confronti del sistema bancario e finanziario ed esperto in materia di sovraindebitamento. Dopo aver fondato network nazionali di mediazione creditizia, oggi è Presidente di Esdebitami Retake e presiede il Comitato Tecnico Scientifico che supporta le scelte aziendali con contributi di ricerca e studio.

Articoli: 18