Cos’è un atto giudiziario e cosa fare quando lo si riceve

La funzione specifica di un atto giudiziario è quella di dare comunicazione all’interessato dell’avvio di un procedimento civile, penale o amministrativo instaurato a suo carico. Per questa ragione, data l’importanza dello scopo dell’avviso, il soggetto che lo invia è tenuto a recapitarlo a mano e, in caso di assenza del destinatario, a rilasciare un avviso di giacenza con le informazioni utili per il ritiro. Cosa fare quando si riceve un atto giudiziario e, soprattutto, che cosa potrebbe contenere? In questo articolo risponderemo a queste domande e ad altri quesiti che spesso ci si pone su questo argomento, come ad esempio le modalità di notifica.

Cosa si intende per “atto giudiziario”?

Consegnati all’interno di una busta verde, gli atti giudiziari, come detto in precedenza, sono documenti strettamente connessi a un procedimento civile, penale o amministrativo emessi da un Giudice o trasmessi da una cancelleria del tribunale o da un avvocato. Sono esclusi da questa categoria i documenti inviati da Agenzia delle Entrate o enti pubblici (come Comune o Regione), INPS o forze dell’ordine.

Lo scopo che si prefigge il mittente con l’invio di un atto giudiziario è quello di comunicare l’apertura o la prosecuzione di un procedimento giudiziario in cui è coinvolto il destinatario del documento. Tra gli atti giudiziari più comuni citiamo:

  • Atto di citazione, con il quale il soggetto attore (nel linguaggio giuridico, colui che inizia la causa) cita uno o più soggetti convenuti (coloro contro i quali viene proposta l’azione giudiziaria) a presentarsi presso l’aula del giudice designato del Tribunale competente come parte in causa di un procedimento.
  • Decreto ingiuntivo, provvedimento con cui il giudice del Tribunale competente permette al creditore di recuperare, in tempi ragionevoli, delle somme di denaro illegittimamente trattenute da un altro soggetto (debitore).
  • Atto di precetto, ossia l’ultimo avviso con cui il creditore intima al debitore di pagare quanto dovuto entro un termine prestabilito avvisandolo che, se non lo farà, procederà con l’esecuzione forzata.
  • Pignoramento, l’atto con cui l’ufficiale giudiziario dà comunicazione dell’avvio della procedura esecutiva di pignoramento dello stipendio, della pensione o di un bene immobile del debitore.
  • Sfratto per morosità, ossia la manifestazione di volontà del locatore di sciogliere il contratto di locazione per mancato pagamento dei canoni di affitto.
  • Sfratto per finita locazione, con cui inizia il procedimento per liberare un immobile dato in locazione, nel caso in cui l’inquilino non lo rilasci volontariamente.

Altri esempi di atti giudiziari in cui è possibile imbattersi sono le sentenze del tribunale, gli atti di appello e il ricorso in Cassazione.

Come avviene la notifica di un atto giudiziario?

Caratteristica peculiare di ogni atto giudiziario è che deve essere notificato al suo destinatario. Ciò implica l’obbligo, da parte del mittente (Cancelleria del Tribunale o Avvocato), di fornire comunicazione ufficiale e formale all’interessato. Per questa ragione è opportuno che la notifica venga effettuata attraverso strumenti idonei a certificare l’avvenuta consegna, come ad esempio:  

  • raccomandata;
  • consegna tramite ufficiale giudiziario o forze dell’ordine;
  • PEC (posta elettronica certificata).

La raccomandata è normalmente recapitata da un incaricato. La busta che contiene l’atto giudiziario deve essere consegnata esclusivamente al destinatario o a chi ne fa le veci (ad esempio un servizio di portineria autorizzato). Per provarne l’avvenuta ricezione, è necessaria la firma dell’interessato. Se questi non è presente, l’incaricato rilascerà un avviso di giacenza che un tempo era costituito da una cartolina verde per gli atti del tribunale e bianca per quelli amministrativi, mentre oggi è un semplice scontrino monocromatico stampato da un dispositivo telematico in cui sono indicate le informazioni utili per il ritiro del documento presso l’ufficio postale più vicino alla propria residenza.

Alcuni atti, come quelli della Corte d’Appello penale e civile, possono essere consegnati direttamente dalle forze dell’ordine, quasi sempre carabinieri o polizia municipale. In altri casi, invece, è compito dell’ufficiale giudiziario. In queste casi, se il destinatario non è presente, verrà rilasciato un avviso in cui è indicata la data per la seconda consegna o eventualmente, nel caso delle forze dell’ordine o della polizia municipale, la caserma o l’ufficio comunale a cui recarsi per il ritiro dell’atto.

Come anticipato in precedenza, è anche possibile notificare un atto giudiziario tramite PEC, ma solo per i soggetti che sono in possesso di un indirizzo di posta certificata (ricordiamo che per le persone giuridiche e per altri soggetti di diritto come le associazioni la posta elettronica certificata è obbligatoria, mentre non lo è per le persone fisiche). La consegna della PEC, indipendentemente dalla sua apertura, fa scattare i termini per un’eventuale opposizione o decorrenza dei termini di legge.

Atti giudiziari: alcune novità sulle tecniche redazionali

Gli atti giudiziari sono spesso scritti nel tipico linguaggio tecnico conosciuto da chi ha competenze legali, ma in genere complicato da comprendere per chi non ha competenze giuridiche. La conseguenza è che non sempre è facile comprenderne a pieno il contenuto.

In ottica di maggiore trasparenza e chiarezza degli atti giudiziari, è intervenuto il Decreto del Ministero della Giustizia del 7 agosto 2023 n° 110, entrato in vigore il 26 agosto 2023, che ha inserito una serie di novità per quanto concerne la redazione degli atti giudiziari in particolare sulle seguenti tematiche:

  • Criteri di redazione: sono stati specificati quali dati devono essere inseriti all’interno dell’atto per identificare in modo chiaro elementi come il suo oggetto e i soggetti interessati.
  • Limiti alle dimensioni: sono stati posti dei limiti al numero di caratteri presenti in un atto e definiti altri elementi come le dimensioni del carattere, l’interlinea e i margini.
  • Modalità di deposito: gli atti sono digitali, dalla redazione al deposito, che avviene in modalità telematica.

Cosa fare se si riceve un atto giudiziario?

Come comportarsi se si riceve un atto giudiziario? Un consiglio importante è quello di non sottovalutare mai i termini di notifica e, se si è presenti al momento della consegna, di non rifiutare l’atto ricevuto: salvo casi eccezionali, come un errore formale e sostanziale (ad esempio un nome sbagliato o un indirizzo non corretto), l’atto deve essere sempre accettato. In caso di rifiuto, infatti, inizieranno comunque a decorrere i tempi previsti dalla legge con le annesse conseguenze. 

Allo stesso modo, se si torna a casa e si trova un avviso di giacenza è essenziale non far passare del tempo e recarsi subito all’ufficio postale per ritirarlo, o eventualmente, essere presenti in occasione della seconda consegna da parte dell’ufficiale giudiziario.

Inoltre, quando si riceve un atto giudiziario può essere opportuno rivolgersi a un legale per valutare le azioni da intraprendere e agire nel modo migliore. Ricordiamo che si può sempre fare qualcosa per risolvere la situazione, l’importante è non sottovalutare la questione e affidarsi solo a figure competenti ed esperte, grazie alle quali è possibile trovare la soluzione migliore. 

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Crediti immagine di copertina: Stella Photography/shutterstock.com

 

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Alessandra Scerra

L’Avvocato Alessandra Scerra si è laureata nel 2011 presso
l’Università degli studi di Milano ed ha conseguito un master in
diritto fallimentare e diritto bancario.
Esperta di sovraindebitamento, è dal 2014 gestore della crisi e
collabora con diversi Organismi (O.C.C.) nelle città di Milano, Roma e Catania.
Assiste i propri clienti, imprese e famiglie, in operazioni di ristrutturazione del debito sia giudizialmente che stragiudizialmente.
Negli ultimi anni si è specializzata nella tutela dei soggetti
esecutati-debitori i cui beni immobili sono stati sottoposti a
pignoramento, al fine di garantire la salvaguardia della loro casa per
la durata della procedura con la prospettiva di concludere accordi
soddisfacenti con i creditori nel rispetto dei tempi processuali.

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